Art. 10.
(Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso).

      1. Le regioni stabiliscono quali siti astronomici devono essere protetti e in quale misura, in base alle presentazioni periodiche di documentazione da parte degli stessi siti che dimostrano l'attività svolta.
      2. Le zone tutelate sono zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso aventi un'estensione, fatti salvi i confini regionali:

          a) non inferiore a 20 chilometri di raggio attorno alla sede per gli osservatori professionali, di cui all'articolo 9, comma 1;

          b) non inferiore a 15 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali, di cui all'articolo 9, comma 1;

          c) non inferiore a 5 chilometri per i siti degli osservatori, individuati su richiesta delle associazioni che si occupano di divulgazione e di ricerca astronomica;

          d) pari alla superficie dei parchi naturali e delle aree naturali protette nazionali, regionali o provinciali.

 

Pag. 17

      3. Con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, sono definiti i parametri tecnici che devono essere rispettati per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati nelle zone tutelate, nonché i criteri per l'adeguamento degli impianti esistenti.
      4. Per l'immediato e provvisorio adeguamento degli impianti luminosi i soggetti pubblici e privati devono procedere all'installazione di appositi schermi sull'armatura ovvero alla sostituzione delle lampade o dei vetri di protezione delle stesse. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutte le insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente dopo le ore 23.
      5. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati devono procedere, in assenza di regolazione di flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale. Le previsioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti privati, fatta salva la verifica del progetto in merito:

          a) alla sovrapposizione a impianti di illuminazione pubblica esistenti o in corso di progettazione o di realizzazione;

          b) all'installazione in complessi o in prossimità di complessi di rilevante valore storico, artistico, architettonico o ambientale nonché presso strutture in cui sono esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa.